l 110% attira i non residenti
Il superbonus del 110% attira anche i non residenti. Se proprietari di immobili in Italia, il possesso della sola rendita catastale, astrattamente assoggettabile all’Irpef, li abilita alla detrazione fiscale prevista nel decreto Rilancio. La sola detenzione dell’immobile o il possesso dello stesso in virtù di un contratto di locazione, in assenza di altri redditi imponibili in Italia, non è invece sufficienti per poter ottenere la super agevolazione fiscale sui lavori effettuati o da effettuare.
La questione è di assoluto rilievo grazie al fatto che i non residenti potrebbero effettuare i lavori edilizi agevolati al 110% non tanto per l’utilizzo diretto della detrazione, che potrebbe non risultare possibile a causa dei modesti redditi imponibili in Italia, ma piuttosto per sfruttare l’opzione per la cessione del superbonus o per lo sconto in fattura.
La rilevanza di questo tema è dovuta anche all’elevato numero elevato di immobili presenti sul nostro territorio, specie nelle più belle località turistiche, di proprietà di soggetti non residenti.
La possibilità di accedere al nuovo superbonus, disciplinato dall’articolo 119 del decreto Rilancio, da parte dei contribuenti non residenti in Italia è stata tracciata, con una certa precisione, nella circolare n. 24/E del 8 agosto scorso. In aggiunta a quanto chiarito nel suddetto intervento di prassi amministrativa è comunque possibile delineare il quadro di riferimento, anche alla luce dei precedenti interventi delle Entrate in relazione all’accesso alle detrazioni fiscali per l’edilizia da parte dei non residenti.
Limitando il campo alle sole persone fisiche e quindi all’Irpef, la circolare da ultimo richiamata prevede espressamente che il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, non possono nemmeno esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Passando ad un esempio pratico, nel suddetto documento di prassi, viene evidenziato il caso della persona fisica non fiscalmente residente in Italia che detiene l’immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione o di comodato.
La lettura, al contrario, dell’esempio formulato ci porta a concludere che quella stessa persona fisica, non fiscalmente residente in Italia, qualora fosse proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, avrebbe invece la possibilità di sfruttare l’agevolazione o optare per la cessione o lo sconto in fattura.
Il discrimine tra le due situazioni è dato dunque dal «possesso» di un reddito assoggettabile a Irpef che, nel caso del proprietario di immobile ubicato nel Belpaese, potrebbe essere rappresentato dalla sola rendita catastale o dal canone di locazione (anche se assoggettato a cedolare secca).
Sulla base di tale interpretazione anche il residente all’estero potrebbe essere dunque fortemente stimolato ad investire nel nostro paese, sfruttando quel formidabile volano costituito dalla circolazione del superbonus sotto forma di cessione a terzi, banche comprese, o di sconto in fattura.
Resterebbero ovviamente da superare tutti gli altri paletti previsti dalla complessa disciplina che caratterizza il 110%. L’immobile dovrebbe avere le caratteristiche previste dalla norma, gli interventi da realizzare dovrebbero rientrare tra quelli espressamente previsti, i lavori e la spettanza del credito dovranno essere attestati e vistati dai professionisti indicati dalla norma e così via.
In presenza di tutti i requisiti suddetti il cittadino tedesco, inglese o di altro stato estero, proprietario di immobili in Italia, potrà dunque valutare con attenzione la convenienza di procedere ad interventi di riqualificazione energetica o sismica dell’edificio operando, in estrema sintesi, a costo zero grazie all’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Se poi agli interventi per i quali spetta il superbonus del 110% venissero affiancati anche lavori suscettibili di produrre l’agevolazione in misura ridotta (50 o 65%), anche sui questi ultimi il non residente potrà utilizzare la leva della cessione o dello sconto in fattura, ricorrendo alle disposizioni di cui all’articolo 121 del dl 34/2020. Un mix importante fra convenienza e recupero del nostro patrimonio edilizio.

